PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati è, alla scadenza del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica».
      2. Al comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono premesse le seguenti parole: «Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2, secondo periodo,».